Le cessioni intracomunitarie di beni.

Dal 1° gennaio 1993 è nato  il Mercato Unico europeo che ha portato all’abbattimento delle barriere doganali tra gli stati membri aderenti e la libera circolazione di merci e capitali (in quest’ultimo caso bisogna pur sempre tener conto della normativa antiriciclaggio che impone degli adempimenti di natura formale). Con l’ingresso in questo mercato comune anche della Romania e della Bulgaria dal 1° gennaio 2007, i paesi membri sono diventati 27 (compresa l’Italia ovviamente, che tra l’altro è tra i 6 paesi fondatori della CEE – Trattato di Roma). La crescita del mercato europeo e l’abbattimento dei controlli alla frontiera ha favorito sicuramente lo scmbio di beni tra i vari paesi dell’unione doganale ma ha avuto anche notevoli impatti sulla normativa IVA afferente gli acquisti e le cessioni intracomunitarie, vale a dire sulle operazioni di compravendita e/o prestazioni di servizi tra operatori economici appartenenti a Stati membri diversi. Ciò ha richiesto continui interventi sia da parte del legislatore italiano che comunitario.

Infatti, sin dal 1993 è stato adottato un regime provvisorio (se ancora così si può definire!) che prevede l’assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel paese di destinazione delle merci. In base a tale sistema le cessioni intracomunitarie di beni non sono imponibili IVA nel paese di origine, cioè nel paese del cedente, bensì nel paese di destinazione delle merci, quindi del cessionario.

A livello comunitario la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 28-quater, parte A, lett. a) della VI Direttiva (Dir. 77/388/CEE), mentre nel nostro ordinamento i riferimenti normativi sono forniti dal decreto legge n. 331 del 1993, convertito nella legge 427/93.

A norma dell’art. 41, punto 1, del D. L. 331/93, sono non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari comunitari soggetti di imposta.

Dalla lettura della norma si evincono chiaramente i tre presupposti che devono sussistere congiuntamente affinchè possa concretizzarsi una cessione intracomunitaria non imponibile, vale a dire:

  1. cedente e cessionario devono essere entrambi soggetti di imposta in diversi Stati UE;
  2. le cessioni devono avvenire a titolo oneroso;

  3. i beni devono essere trasportati da uno Stato membro all’altro.

    Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha di recente assunto una posizione di rigore al riguardo. La Corte, infatti, ribadendo il carattere derogatorio del regime transitorio dell’IVA negli scambi intracomunitariche che si basa sul principio dell’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione, afferma che “………….l’esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, a seguito di tale spedizione o trasporto ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione”.

In sintesi, i giudici europei sostengono che nell’ambito del diritto comunitario trova applicazione il principio, fatto valere anche dalla Commissione Europea, secondo il quale l’onere della prova del diritto ad una deroga o ad una esenzione fiscale grava su colui che chiede di fruire di un siffatto diritto. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 28-quater, parte A, lett. a) della VI Direttiva (Dir. 77/388/CEE), spetta al fornitore di beni produrre la prova che siano soddisfatte le condizione per l’esenzione.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – si è espressa con la risoluzione n. 345 del 28.11.2007, facendo delle precisazioni in merito ai documenti (di trasporto e bancari) necessari a dimostrare l’effettività della vendita di beni verso operatori di altri Stati UE. Il documento di prassi, conformemente alla giurisprudenza europea, precisa che il contribuente deve conservare, oltre alle fatture ed agli elenchi Intrastat (sono modelli riepilogativi delle operazioni intracomunitarie da presentare all’amministrazione finanziatia), anche la documentazione bancaria da cui risultino le somme riscosse a fronte delle cessioni intracomunitarie effettuate, nonchè copia degli altri documenti che attestano gli impegni contrattuali che hanno originato la cessione e il trasporto dei beni in altro Stato membro.

Come si evince sia la normativa di settore che la giurisprudenza sono univoci ed abbastanza rigidi in quanto per gli operatori economici non basta semplicemente emettere fatture senza esposizione dell’IVA, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/’93, ma occorre procurarsi e consevare la prova dell’avvenuto traporto delle merci ad operatori soggetti di imposta in altro Stato UE. Solo in questo modo l’operazione acquisisce natura intracomunitaria, altrimenti il fisco pretende l’IVA oltre all’irrogazione di sanzioni molto pesanti che vanno dal 100% al 200% dell’impposta non esposta in fattura, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 471/97.

Approfondimenti...

IVA sugli eBook del 20%?
 E’ stata lanciata da Key4biz una campagna nazionale per discutere del regime fiscale che viene applicato in Italia sulla vendita dei libri in formato...

TIA, tassa dei rifiuti illegittima
 Come già molti sapranno è stata emessa una sentenza da un Giudice di Pace che decreta illegittima l'applicazione dell'IVA sulla bolletta dei...

Agenzia delle entrate pubblica dichiarazione redditi di tutti gli italiani… è bufera
 Oggi 30/04/2008 l'agenzia delle entrate pubblica le dichiarazione dei redditi di tutti gli italiani nell'anno 2005; il garante dopo ore di riunione fa bloccare...

Vorresti inserire un commento?

Registrati per un account gratuito oppure entra (se sei già utente).





Mandaci un Trackback a questo URL se vuoi:
http://www.italianbloggers.it/12078/le-cessioni-intracomunitarie-di-beni/trackback/