Il Piano si focalizza sulle misure oggi attive e relative alla sostenibilità della rata di mutuo per le
famiglie che abbiano perso il reddito a causa della crisi; all’accesso a nuovo credito per garantire
alcuni consumi primari; al sostegno per l’avvio di micro attività imprenditoriali o alla ricerca di
nuova occupazione. Questa è la cosiddetta moratoria sui mutui che è scattata ad inizio febbraio.
Vediamo chi ne può usufruirne e con quali modalità.
La sospensione (moratoria) si applica per i mutui, anche in fase di pre-ammortamento, di importo non superiori a 150 mila € accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale a prescindere dalla tipologia del tasso di interesse (fisso, variabile o misto).
Chi può farne richiesta?
I soggetti che potranno farne richiesta sono il mutuatario (se mutuo cointestato possono fare richiesta tutti i cointestatari; nel caso di eredi, tutti gli eredi tranne i minori, gli interdetti, inabilitati ( per gli ultimi due deve intervenire rispettivamente il tutore o il curatore). Tali soggetti devono avere un reddito imponibile non superiore a 40 mila € annui e devono aver subito nel binnio 2009-2010 i seguenti eventi: morte, perdita di occupazione, insorgenza dicondizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione. Oltre a questi chi ha dei ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.
sono incusi nell’operazione anche i mutui cartolarizzati, quelli ceduti a garanzia dell’emissione di obbligazioni bancarie, i mutui rinegoziati nell’ambito dell’accordo del 2008. Rientrano in questa lista anche i finanziamenti accollati in seguito a frazionamento.
Sono invece esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi, quelli per cui è intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto. Tra i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni fuori dalla moratoria ci sono anche i mutui dei soggetti che hanno subito il verificarsi degli eventi facenti scattare la moratoria ma che il ritardo dei pagamenti è iniziato prima del verificarsi di tali eventi. In sostanza i soggetti morosi prima di essere dichiarati in cassa integrazione non possono usufruire dellamoratoria.
Sono anche esclusi i mutui con durata residuale inferiore a 5 anni.
Infine non rientrano nella moratoria i mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche. 
Come avviene la moratoria?
Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi originariamente pattuiti che possono essere rimborsati in diverse modalità a seconda se la sospensione avvenga solo per la quota capitale o per la quota capitale e quella interessi. Ovviamente nel periodo di sospensione non sono previsti interessi di mora, nè spese di istruttoria e neppure commissioni e garanzie accessorie.
La sospensione potra’ quindi avvenire in due modi: con il rinvio della somma delle rate sospese a fine mutuo (e in questo caso si pagheranno gli interessi solo sul capitale rinviato che saranno “spalmati” sulle rate alla ripresa del naturale pagamento del mutuo); oppure con il rinvio della parte di rata relativa al solo capitale, continuando quindi a pagare solo la parte della rata relativa agli interessi maturati.
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