La comunione legale dei beni.

Come da articolo 159 del codice civile, il regime patrimoniale della famiglia in assenza di convenzione stipulata, è la comunione dei beni.

La comunione dei beni può anche essere scelta in un secondo momento se ad esempio inizialmente si era scelto il regime di separazione dei beni.
La comunione dei beni è quindi derogabile dai coniugi in un qualsiasi momento tramite atto pubblico e in ogni caso non comprende tutti i beni delle due parti restando esclusi infatti i beni personali.
L’articolo 177 del codice civile determina i beni rientranti nella comunione dei beni: gli acquisti effettuati congiuntamente o disgiuntamente dai coniugi durante il matrimonio(ad esclusione di quelli personali), i frutti dei beni dei coniugi(percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione), i proventi delle attività dei coniugi non consumati al momento dello scioglimento della comunione, le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio.
I beni che invece non rientrano nella comunione dei beni sono elencati nell’articolo 179 del codice civile e sono: i beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio o prima della nascita della comunione legale, i beni acquistati tramite donazione o successione,i beni strettamente personali di ciascun coniuge(ad esempio gli indumenti),i beni necessari all’esercizio della professione(deve esistere un rapporto obbiettivo tra il bene e la professione), i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e i beni acquistati con i proventi della vendita dei beni appena indicati.
Per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili o mobili registrati, essi possono essere esclusi dalla comunione dei beni se tale esclusione risulta dall’atto di acquisto a cui hanno partecipato entrambi i coniugi(altrimenti come già detto la comunione dei beni sarà presunta).

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