La Corte di Cassazione (2^ sezione, sentenza 29 settembre 2011, n.19893) ha nuovamente affermato che il condomino può legittimamente rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento e staccare, quindi, i propri termosifoni dalle condutture termiche comuni senza che sia necessaria l’autorizzazione da parte degli altri condomini.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui una norma del regolamento condominiale disponga il contrario, in quanto il regolamento non può limitare i diritti che derivano ai condomini direttamente dalla legge.
Resta in capo al condomino che si sia distaccato dall’impianto comune l’onere di concorrere alle spese necessarie per la sola conservazione dell’impianto stesso mentre nulla è dovuto per le spese di gestione, sempre che il distacco non abbia causato un aggravio di queste ultime. In tal caso (e soltanto in tal caso) le spese dell’eventuale aggravio sono a suo carico.
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