Con il Decreto Legge n.121/2002, convertito nella Legge 168/2002, venne stabilito l’obbligo di posizionare cartelli per segnalare in anticipo agli automobilisti la presenza dell’autovelox nel solo caso di apparecchi funzionanti senza la presenza dell’operatore di Polizia.
Successivamente, con il Decreto Legge n.117/2007, convertito nella Legge n.160/2007, tale obbligo è stato esteso a tutti i tipi e modalità di controllo (autovelox e telelaser), senza alcuna distinzione tra presenza o non presenza dell’operatore di Polizia. Il cartello che segnala preventivamente l’esistenza dell’apparecchio misuratore della velocità va dunque sempre posizionato.
Di conseguenza, a decorrere dal 4 agosto 2007 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 117/2007) sono nulle le multe comminate per violazione dei limiti di velocità accertati con autovelox o telelaser dall’operatore di Polizia, se risulta violato l’obbligo di segnalare in anticipo la presenza dell’apparecchio.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, 2^ Sezione, con l’ordinanza 22.6.2011, n.13727.
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