Violare l’obbligo di fedeltà imposto dal matrimonio può costare molto caro: oltre che nel divorzio con addebito, si può infatti incappare in una condanna a risarcire il coniuge tradito per il danno non patrimoniale da questi patito.
E’ questa la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione, 1^ Sezione, con la sentenza 15.9.2011, n.18853.
In altri termini, la Corte ha stabilito che il fatto di avere tradito il coniuge può costituire, al verificarsi di certe condizioni, un illecito civile sanzionabile con la condanna a risarcire il danno e ciò a prescindere dalla separazione o dal divorzio.
Va però detto che l’illecito civile non si configura automaticamente al verificarsi di qualsiasi violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale. E’ infatti necessario provare che l’infedeltà, per le modalità con le quali si è realizzata, ha causato lesioni alla salute del coniuge tradito ovvero ha leso la dignità della sua persona. Nel caso, sarebbero stati danneggiati beni costituzionalmente protetti (la salute, la dignità personale) e dunque il responsabile sarebbe tenuto a pagare il conseguente risarcimento.
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