Prima di partire, iniziamo subito col definire il concetto d’ipoteca, l’ipoteca è un diritto di garanzia, cioè il diritto di un creditore di espropriare un bene anche in maniera forzata in caso d’insolvenza del debitore. Questa situazione si verifica quando un utente che ha ricevuto un mutuo, non riesce a pagare diverse rate del mutuo. La registrazione dell’ipoteca è presente nella Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Le ipoteche, non sono tutte uguali, ma possono essere distinte in tre differenti tipologie:
• Ipoteca volontaria è quella più diffusa. Questa viene iscritta volontariamente dal proprietario del bene come garanzia di un debito come quando si riceve un mutuo da parte di un istituto di credito;
• Ipoteca giudiziale, è decretata da un giudice quando un creditore non riesce, a ricevere il bene pattuito durante la stipulazione del contratto. Per questo, il creditore, insoddisfatto, si affida al giudice per riavere il debito. Un esempio può essere una fattura non pagata.
• Ipoteca legale che s’incontra molto raramente, un esempio pratico potrebbe essere e verificarsi, quando un venditore non riceve l’intero prezzo del bene venduto.
La cancellazione è prevista dal Codice Civile e diverse sono le cause che permettono l’estinzione dell’ipoteca. Di seguito enunciamo tutti gli eventi che portano alla cancellazione totale dell’ipoteca:
• Il debito collegato all’ipoteca viene estinto;
• Il creditore dichiara espressamente di rinunciare al credito dell’ipoteca;
• Il creditore rinuncia all’ipoteca;
• Decorrono 20 anni dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il creditore abbia richiesto il rinnovo;
• Il tribunale espropria e cancella l’ipoteca con un provvedimento.
La cancellazione avviene diversamente in funzione del tipo d’ipoteca. Un ultimo provvedimento, la legge Bersani, ha previsto che la cancellazione dell’ipoteca può avvenire senza il notaio e senza alcun onere a carico del debitore. L’estinzione non è immediata, perché la banca, entro 30 giorni, se vi sono dei problemi, può comunicare all’agenzia del territorio e al debitore che l’ipoteca permane anche al termine del pagamento. L’Agenzia entro il giorno dopo annota in margine all’iscrizione dell’ipoteca.
Approfondimenti...
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Commenti...
Complimenti per l’incompetenza, mai viste tante imprecisioni in un post.
Bravissimi
Un post pieno di imprecisioni e cose sbagliate.
Imparate a scrivere cose precise e non scopiazzate senza capire.
Ah… non cancellate i commenti.
Invece di buttare solo fango, perchè non cerca di essere costruttivo?
Le informazioni sono state prese da diversi Siti Web molto qualificati, io ho cercato di riepilogare il discorso, non posso fare un articolo nei minimi dettagli.
Il post deve servire come spunto per approfondire dettagliatamente il discorso.
Saluti
Il post non serve a niente, quando si parla di diritto, come di qualsiasi altra materia, bisogna usare bene le parole…
Era, comunque, sufficiente una lettura del codice civile. Si vede che e’ materiale “pezzottato” da chi non conosce l’argomento. Giusto per fare carne da google.
Giusto se ripensate di scrivere daccapo il post.
Magari dire che l’ipoteca si iscrive e non si registra. Magari spiegare perchè si registra (e’ un diritto di garanzia reale )
Magari l’ipoteca “legale” è quella prevista dalla espressamente dalla legge in alcuni casi e non “quando un venditore non riceve l’intero prezzo del bene venduto” che e’ una ipotesi generica di inadempimento e che quindi non significa una mazza.
Magari spiegare che l’ipoteca può essere concessa a garanzia di qualsiasi debito e non solo per quelli da mutuo.
Magari avventurarsi a chiarire cosa e’ un pegno e cosa e’ una ipoteca. Visto sono cose simili che hanno una sola piccola differenza….
Magari un esempio di ipoteca giudiziale non e’ “una fattura non pagata” . Ma e’ lipoteca che il giudice “ordina” di iscrivere su un bene dopo che un processo ha accertato un inadempimento ….
E mi fermo.
piu’ di dieci giorni senza una replica.
Ho colto nel segno

# 03/6/2009 13:41